Il Consiglio Comunale con provvedimento n. 15/2023 adottato nella seduta del 30 gennaio 2023 ha deliberato di non applicare lo stralcio automatico previsto dai commi 227 e 228 dell’art. 1 della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) per carichi di importo residuo fino a 1.000,00 euro e affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Tale provvedimento non produce invece effetti sulla definizione agevolata disciplinata dai commi 231 e seguenti del medesimo art. 1 della Legge di Bilancio che rimane quindi utilizzabile dai contribuenti per tutti i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
I contribuenti potranno pertanto accedere ai benefici della sopracitata definizione agevolata presentando, entro il 30 aprile 2023, all’Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) una dichiarazione di adesione e impegnandosi a pagare, entro le scadenze previste dalla normativa, la quota capitale, le spese di notifica e le spese per le procedure esecutive.
Per l’accesso a tali modalità di adesione si invita a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione al seguente link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/